Domenico Daniele

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DETENZIONE E SMALTIMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

Durante la vinificazione le cantine devono prestare molta attenzione alla gestione dei sottoprodotti quali vinacce e fecce. È obbligatorio conoscere le modalità di detenzione e di smaltimento previste dalla normativa affinchè non si incorra in sanzioni anche pesanti.

DETENZIONE

La detenzione delle vinacce e delle fecce è regolamentata dall’articolo 13 della Legge n° 238 del 28 dicembre 2016, il cosiddetto Testo Unico:

  • La detenzione delle vinacce è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale, ovvero dal 31 dicembre oppure se ottenute in un periodo diverso a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell’ottenimento;
  • La detenzione delle fecce non denaturate è vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo quello dell’ottenimento.

I suddetti termini si elevano a novanta giorni per i produttori di quantitativi inferiori a mille ettolitri annui.

SMALTIMENTO

Le vinacce e le fecce possono essere smaltite in due modi: consegna alla distilleria o uso agronomico.

Se vengono consegnate alla distilleria deve essere emesso l’MVV senza obbligo di convalida (se con numerazione prestampata dalle tipografie autorizzate); per le fecce deve essere trasmessa copia del documento all’ICQRF competente al massimo entro il primo giorno lavorativo successivo al trasporto.

Se vengono utilizzate per uso agronomico deve essere inviata comunicazione all’ufficio ICQRF competente almeno entro il quarto giorno antecedente l’inizio dell’operazione. Lo smaltimento in campo può avvenire nella misura massima di 30 quintali per ettaro riferito alla superficie presente nel fascicolo aziendale.

Le fecce di vino prima dello smaltimento devono essere denaturate con cloruro di litio nel caso di consegna alla distilleria e con solfato ferroso nel caso di uso agronomico. Ricordate di annotare l’operazione di denaturazione sui registri vitivinicoli.

Nel documento di accompagnamento che scorta la consegna delle fecce alla distilleria deve essere indicato nella descrizione “denaturate con cloruro di litio”.

Catania, 28/09/2018

Domenico Daniele

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Chi sono

Sono un agronomo e mi occupo di consulenza alle aziende agricole e vitivinicole.

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