Domenico Daniele

Domenico Daniele

ETICHETTA NUTRIZIONALE E DEROGHE

Le nuove regole di etichettatura di cui all’articolo 119 del Reg. (UE) 1308/2023, che prevedono l’obbligo di riportare in etichetta, tra l’altro, la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale sono entrate in vigore l’8 dicembre 2023 (art. 5 par. 8 del Reg. UE 2021/2117).

Di seguito sintetizziamo la norma, in due punti, sui termini di decorrenza dell’etichettatura nutrizionale con le varie deroghe fissate ad oggi.

Regola generale

Come regola generale, le nuove indicazioni obbligatorie relative all’etichetta nutrizionale devono applicarsi ai vini immessi sul mercato a decorrere dalla rispettiva data di applicazione prevista dal regolamento (UE) 2021/2117, ossia l’8 dicembre 2023, ma i vini «prodotti» prima di tale data possono tuttavia continuare a essere immessi sul mercato in base ai requisiti di etichettatura applicabili prima dell’8 dicembre 2023, fino ad esaurimento delle scorte.

Si ritiene che un prodotto vitivinicolo sia stato «prodotto» quando raggiunge le caratteristiche e i requisiti di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento OCM 1308/2013 per la categoria di vini interessata.  

A titolo d’esempio, il «vino» è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve; inoltre, deve aver raggiunto il titolo alcolometrico e il tenore di acidità richiesti, come indicato nell’allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento OCM.

Nel caso di un «vino spumante», se prodotto mediante seconda fermentazione alcolica, si può ritenere che il vino sia stato «prodotto» soltanto dopo che la seconda fermentazione ha avuto luogo e il prodotto ha raggiunto il titolo alcolometrico e le condizioni di sovrappressione di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento OCM. La semplice vinificazione dei vini di base o l’elaborazione della partita (cuvée) prima dell’8 dicembre 2023 non possono giustificare l’esenzione dall’etichettatura nutrizionale.

QR Code

E’ consentito, in deroga, fornire la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale per via elettronica, limitando l’obbligo di riportare nell’etichetta apposta sulle bottiglie la sola indicazione del valore energetico.

La Commissione con Comunicazione C/2023/1190 dispone che deve essere riportata una dicitura che renda chiaro il contenuto del QR code, ovvero deve essere riportata la parola “ingredienti”.

Ai fini di assicurare il rispetto dei principi di sostenibilità economica ed ambientale di  consentire lo smaltimento delle nuove etichette riportanti solo il simbolo ISO “i”, stampate dalle aziende prima dell’interpretazione fornita dalla Commissione di cui sopra, è consentito etichettare i vini ed i prodotti vitivinicoli aromatizzati con etichette riportanti il simbolo “i” accanto al QR code che rimanda alle informazioni relative alla lista degli ingredienti ed alla dichiarazione nutrizionale fino al 30 giugno 2024  e solo per il vino e i prodotti vitivinicoli aromatizzati circolanti sul territorio nazionale.

Qualora non utilizzate entro la data del 30 giugno 2024, le etichette rimanenti possono continuare ad essere utilizzate solo se corrette mediante l’apposizione di un adesivo riportante il termine “ingredienti” accanto al simbolo “i” o ogni altra indicazione ritenuta utile.

Catania, 15/05/2024

Domenico Daniele

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Chi sono

Sono un agronomo e mi occupo di consulenza alle aziende agricole e vitivinicole.

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